COBAS Scuola Sardegna – Organi Collegiali on line (regolamenti), privacy e utilizzo piattaforme – Valutazione finale delle/degli alunne/i per l’anno scolastico 2019/2020 – Programmazioni e PIA – PAI (O.M. n. 11 del 16 maggio 2020) – MOZIONI per Collegi Docenti e Opzione Didattica Minoritaria

COBAS Scuola Sardegna

27 maggio 2020

 

Organi Collegiali on line (regolamenti), privacy e utilizzo piattaforme

Valutazione finale delle/degli alunne/i per l’anno scolastico 2019/2020

Programmazioni e PIA – PAI (O.M. n. 11 del 16 maggio 2020)

MOZIONI per Collegi Docenti e Opzione Didattica Minoritaria

 

Premesso che siamo tutti consapevoli della difficile situazione di emergenza in cui ci siamo trovati (e ancora ci troviamo), e a cui cerchiamo di far fronte, riteniamo non debba sfuggire alla nostra attenzione il rischio che tale situazione possa tradursi (riguardo alla convocazione di organi collegiali in modalità online) in una compressione dei diritti di tutti gli interessati e in una assenza di regole democratiche certe, riguardanti il funzionamento degli organi collegiali e l’espressione del voto.

Sussistono, inoltre, fortissime criticità riguardanti l’aspetto della cosiddetta “privacy” nell’utilizzo di piattaforme digitali, vulnerabili e niente affatto sicure anche alla luce di diversi episodi riportati recentemente anche dalla stampa e, infine, sussistono criticità riguardanti il diritto all’utilizzo della propria immagine.

La recente modifica legislativa (con un emendamento al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 in sede di conversione), della Legge 24 aprile 2020 n. 27 (art. 73, comma 2bis), che ha introdotto la possibilità di svolgere riunioni di Organi Collegiali scolastici in videoconferenza non prevede assolutamente nulla circa le modalità in cui tali riunioni si possono svolgere, se non che “… le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297…”.

Posto che quanto espresso all’art. 73 sancisce una possibilità e non un obbligo, è doveroso rilevare come tale legge non stabilisca alcunché rispetto alle varie problematiche esistenti in particolare sulla privacy e sull’utilizzo delle varie piattaforme.

Constatiamo che oggi, purtroppo, non è disponibile alcuna piattaforma pubblica ove svolgere attività di videoconferenza.

Sull’utilizzo di piattaforme per videoconferenze lo stesso Garante per la protezione dei dati personali si è espresso chiaramente, mettendo in guardia le Istituzioni Scolastiche e lo stesso Ministero dell’Istruzione, scrivendo in una nota del 04/05/2020 che:

“La crescente rilevanza assunta, nell’attuale fase emergenziale, dagli strumenti volti a consentire lo svolgimento dell’attività didattica a distanza impone, tuttavia, di riservare maggiore attenzione alle questioni inerenti la sicurezza e la protezione dei dati personali affidati a tali piattaforme. Pertanto – come già rappresentato nell’ambito del provvedimento del 26 marzo sulla didattica a distanza – tra i criteri da seguire nella scelta degli strumenti tecnologici mediante cui svolgere l’attività formativa da remoto, devono assumersi anche quelli inerenti le garanzie offerte in termini di protezione dati.”

Garanzie che non paiono essere offerte e stabilite in maniera chiara nei vari strumenti (G-suite, Zoom, etc.) utilizzati dalle scuole.

In particolare, si rileva quanto segue.

Non sono chiare ed esplicite le modalità per cui si possano garantire regole democratiche certe e trasparenti (riguardo, per esempio, alla effettiva partecipazione, alla possibilità di intervento, alle modalità di eventuali votazioni).

Non sono trattate le problematiche relative all’utilizzo dell’immagine (art. 10 del Codice Civile).

L’accesso a tali piattaforme spesso viene subordinato al possesso di una cosiddetta “casella istituzionale .edu.it”.

A parte l’uso improprio del termine “istituzionale”, non si comprende per quale motivo le/i docenti dovrebbero consentire di fornire i propri dati a tali domini, per poter esercitare un proprio diritto – dovere, cioè quello di partecipare a sedute dei vari Organi Collegiali.

In taluni casi si fa riferimento anche alla possibilità di ricevere comunicazioni attraverso la “casella di posta elettronica istruzione.it”.

Rileviamo che ad oggi nessuna norma obbliga le/i docenti ad avere una propria casella di posta elettronica, né tantomeno una “imposta” dall’Amministrazione Scolastica.

E’ evidente che il creare un indirizzo email (atto diverso dall’assegnazione di semplici credenziali di accesso ad un servizio informatico-didattico), necessita di un consenso.

Esistono LOG di controllo degli utenti a disposizione dell’Amministratore e alcuni per controllare l’Amministratore.

Non si conosce se questi ultimi registrano ogni volta che l’Amministratore monitora/visiona statistiche o esegue qualsiasi altro dato che riguarda l’utente.

Alcune funzionalità (come l’accesso ai dati) riservate alla scuola possono essere vietate dal Regolamento interno (ma risulta che in molti Istituti Scolastici tale opzione non sia stata attivata).

Non è noto se qualcuno svolge la funzione di controllare, con capacità tecnica e senza conflitti di interesse, avendo cura di visionare regolarmente tutti i LOG per accertare se le azioni dell’Amministratore sono lecite e motivate.

Le scelte di strumenti digitali come le app per videoconferenze utilizzate per le riunioni devono rispettare criteri di minimizzazione, riservatezza, sicurezza ed essere precedute da una informativa trasparente e comprensibile.

Non risulta che questi criteri di “minimizzazione” e di “non geolocalizzazione” siano effettivamente operativi, dato che, invece, risulta (ed è assolutamente acclarato), che Google, ed altri fornitori di tali piattaforme, raccolgano informazioni in base all’utilizzo dei servizi, tra cui:

  • informazioni del dispositivo: ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono dell’utente;

  • informazioni di LOG, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato il servizio, informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell’utente;

  • informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l’indirizzo IP, GPS e altri sensori;

 

  • numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell’applicazione;

  • cookie o tecnologie simili che sono utilizzate per raccogliere e memorizzare informazioni relative a browser e dispositivi, quali ad esempio la lingua preferita e altre impostazioni.

Un altro aspetto rilevante riguarda l’informare gli utenti sulle caratteristiche dello strumento e sui diritti che possono rivendicare, e vigilare sulla corretta applicazione.

Se informare con chiarezza e trasparenza è obbligatorio, è ammissibile farlo soprattutto mediante link, che rimandano ad altri link a documenti tecnicamente complessi, enfatizzando prioritariamente informazioni certamente importanti ma sostanzialmente promozionali?

Le caratteristiche essenziali del trattamento rese disponibili dal Fornitore, ma anche dalle scuole, spesso, se non sempre, sono comunicate fornendo soltanto indicazioni generiche sui dati trattati e numerosi link a documenti spesso complessi (con riferimenti normativi e dettagli tecnici), corposi e in altre lingue.

Risulta che tantissimi Istituti Scolastici non abbiano stipulato alcun contratto al quale sia seguita una regolare ratifica da parte del fornitore di tali servizi.

Si ribadisce, quindi, che allo stato permangano tutte le “criticità” esposte in relazione all’utilizzo di piattaforme di società private (per quanto concerne la cosiddetta privacy e l’utilizzo di dati e immagine), per la convocazione di riunioni di Organi Collegiali in video conferenza.

In molte Istituzioni Scolastiche si stanno approvando vari REGOLAMENTI di funzionamento per le riunioni degli Organi Collegiali in video conferenza (modalità telematica).

In taluni Istituti si sta addirittura provvedendo ad adottare un unico “Regolamento di Funzionamento degli Organi Collegiali in video conferenza” deliberato dal Consiglio d’Istituto e che dovrebbe essere “valido” per tutti gli Organi Collegiali.

Si ricorda, a tale riguardo, che tale potere di regolamentazione da parte del Consiglio d’Istituto NON è previsto dalla normativa vigente (D.L.vo n. 297/1994), ma che, invece, ciascun Organo Collegiale ha il potere di regolamentare al suo interno il proprio funzionamento con specifici regolamenti che devono essere approvati dai singoli Organi Collegiali.

Inoltre, come previsto dal comma 2 bis dell’art. 73 della citata Legge del 24 aprile 2020 n. 27 i regolamenti per le riunioni di Organi Collegiali in video conferenza dovrebbero regolare tali riunioni per il periodo di emergenza epidemiologica (visto il richiamo al comma 1 dello stesso art. 73), e, quindi, esclusivamente fino al 31 luglio 2020 (allo stato data di cessazione dello stato di emergenza), come deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

In diverse situazioni si sta procedendo a convocare Collegi dei Docenti di sezione (come previsto dalle Ordinanze Ministeriali n. 267/1995 (Istituti Comprensivi), e n. 277/1998 (Istituti Superiori aggregati), per l’esame di specifiche problematiche inerenti a ciascun settore scolastico.

Si segnala che tali riunioni di Collegio Docenti per sezioni non sono delle riunioni preparatorie di successivi Collegi Docenti unitari dell’Istituzione Scolastica ma che tali riunioni discutono e deliberano sui punti all’Ordine del Giorno senza che successivamente tali delibere debbano essere “ratificate” da successivi Collegi Unitari.

Le delibere dei Collegi Docenti di Settore o Sezione sono atti definitivi che non devono essere successivamente ratificati se non deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di approvazione di eventuali modifiche al PTOF.

Per ciò che concerne quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 sulle valutazioni finali, le programmazioni didattiche ed i cosiddetti PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) e PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato), si espone quanto segue.

In relazione alla VALUTAZIONE FINALE delle/degli alunne/i per l’anno scolastico 2019/2020 non si può prescindere dal prendere atto che la chiusura delle scuole, e la sospensione delle attività didattiche, ha determinato una interruzione dell’azione didattica e della sua continuità.

Nonostante il faticoso sforzo di tante/i insegnanti perché venisse mantenuta una relazione emotiva ed affettiva (in particolare nei due mesi di “reclusione domiciliare”), ed un minimo di continuità didattica e pedagogica, è chiaro che la vita di ciascuna/o di loro è stata “stravolta” e che si è creata una “rottura” dei percorsi di apprendimento che non è stata, ovviamente, sostituita dai tentativi di imporre Didattiche a Distanza lontane, e spesso antitetiche, alle modalità ordinarie del “fare scuola”.

Ciò premesso riteniamo che quantomeno nelle scuole del primo ciclo di Istruzione non debbano essere espressi voti di valutazione delle singole discipline ma esclusivamente un giudizio sintetico.

 

Per tali ragioni si propone al Collegio Docenti una MOZIONE sulla Valutazione Formativa

Il Collegio Docenti

vista la Costituzione Italiana, il Testo Unico Istruzione, D.L.vo n. 297/1994, ed il D.L.vo n. 62/2017 e considerato il periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza sanitaria ancora in atto

DELIBERA
che la valutazione finale venga effettuata quale valutazione formativa con un giudizio sintetico / descrittivo nel quale confluiscano le osservazioni su ogni alunno e alunna sulla base delle informazioni ed elementi raccolti e del lavoro pregresso svolto nella prima parte del corrente anno scolastico.

 

MOZIONE su programmazioni Didattiche, PIA e PAI

Per quanto concerne le rimodulazioni o modifiche delle programmazioni didattiche, disciplinari e di classe, ed i cosiddetti PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) e PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato), si segnala che nella attuale situazione non si ritiene necessario né opportuno e adeguato prevedere, alla fine dell’anno scolastico, modifiche alle programmazioni, o predisporre PIA e PAI, poiché si ritiene che la rimodulazione degli obiettivi di apprendimento  possa, e debba, essere seriamente programmata e pianificata solo alla ripresa delle attività didattiche in presenza (da settembre 2020), a conclusione di verifiche iniziali dalle quali si possano desumere adeguati e chiari elementi ed anche sulla base di quelle che saranno le modalità di effettuazione delle lezioni.

Si chiede al Collegio dei Docenti di approvare la suindicata proposta.

 

Nell’eventualità in cui tale proposta non venisse approvata dal Collegio Docenti si presenta la stessa come “opzione metodologica di gruppo minoritario”, ai sensi del comma 2, dell’art. 3, del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento Autonomia Istituzioni Scolastiche).

 

per i COBAS Scuola Sardegna

Nicola Giua

 

 

 

DOCUMENTO COBAS Scuola Sardegna in pdf

COBAS – Valutazione alunne-i per l’anno scolastico 2019-2020 e OO.CC. on line

 

DOCUMENTO COBAS Scuola Sardegna in word

COBAS – Valutazione alunne-i per l’anno scolastico 2019-2020 e OO.CC. on line

 

OM n. 11 del 16 maggio 2020 valutazione

 

O.M. n. 267 del 4 agosto 1995 – Istituti Comprensivi

 

OM n° 277-1998 OO.CC. Istit. Superiori aggregati

 

Legge_24_aprile_2020_n_27_e_testo_coordinato_Dl_18_Cura_Italia

 

Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 – misure urgenti scuola

 

 

 

 

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