Il tribunale di Paola condanna per comportamento antisindacale l’ATP di Cosenza in materia di inamovibilità delle RSU

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, con ordinanza del 30 marzo scorso ha accolto il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) presentato dal segretario generale del SAB dichiara  l’antisindacabilità della condotta dell’amministrazione convenuta, per l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’organizzazione sindacale ricorrente al momento dell’adozione del provvedimento con il quale si è provveduto al trasferimento del prof. A.B., eletto RSU…      
L’antisindacalità della condotta non può dirsi esclusa dalla previsione di cui dell’art.18 del CCNQ del 18 agosto 1998, così come modificato dall’art.5 del CCQI del 24 settembre 2007 (con l’introduzione del comma 4-bis), secondo la quale il trasferimento dei docenti scolastici in soprannumero, ancorché r.s.u., non necessita del preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza – previsione peraltro neppure richiamata dall’amministrazione resistente – né dall’art. 7 del CCNI 2013.
La norma di cui all’art. 28 St. Lav., nella misura in cui mira a tutelare la libertà dell’attività sindacale, non può essere derogata in peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art.40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con conseguente sua disapplicazione e va, pertanto, ordinato all’Amministrazione resistente di cessare la condotta ritenuta illegittima e di procedere alla rimozione degli effetti”.

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