Lettera a Dirigente USP di Cagliari sui “Distretti Sub comunali”

Oggetto: definizione concetto “distretto sub comunale” e sua individuazione specifica.

Come è certamente noto alla S.V. e agli uffici competenti, il vigente contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie prevede che il personale che richieda il ricongiungimento al familiare o l’avvicinamento alla propria sede di residenza in caso di fruizione dei benefici della Legge 104/92, indichi espressamente il codice del comune di residenza ovvero, nel caso di comuni divisi per distretti sub comunali, il codice del distretto sub comunale di residenza. Recita il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/17 del 15.06.2016:
L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
Come si vede, l’indicazione del distretto sub comunale appare una delle opzioni possibili, in alternativa all’indicazione del comune (L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria). Tanto più che si precisa che è la mancata indicazione del comune (e non del comune o del distretto sub-comunale) che comporta l’invalidazione delle preferenze espresse al di là del comune di ricongiungimento.
Tuttavia noi abbiamo notizia certa che Codesto Ufficio Scolastico, di recente, in occasione della valutazione delle precedenze per i beneficiari di cui alla legge 104/92, ha negato il diritto di precedenza ad un docente che aveva indicato soltanto il comune di residenza del genitore in situazione di handicap, e non anche il distretto. L’Ufficio ha mostrato concretamente, nei fatti e nelle decisioni che hanno effetti sulla vita professionale delle persone, di dare un’interpretazione del tutto restrittiva di una norma analoga per i trasferimenti.
Sembra che tra l’altro l’Ufficio non abbia considerato i paradossi apparentemente irresolubili che sorgono dall’estensione alle abitazioni di un comune della nozione di distretto sub-comunale. Infatti, mentre è chiaro e definibile il concetto di comune (pur con tutti i paradossi che esso genera) perché i comuni hanno dei confini definiti e pubblicamente rintracciabili, non sembra affatto chiaro concetto di distretto sub comunale quando venga esteso dalle scuole alle abitazioni.
Infatti i distretti riguardano solo le scuole e non possono essere meccanicamente applicabili ai quartieri dei comuni, né men che meno alle singole abitazioni.
Nel caso specifico del comune di Cagliari, che è diviso nei distretti 22 e 23, i paradossi aumentano, perché se si segue con attenzione il bollettino ufficiale dei codici meccanografici, alcune scuole molto vicine, appartengono a distretti diversi, e addirittura la stessa scuola, con diversi gradi di istruzione, appartiene a distretti diversi a seconda del grado di istruzione: il che rende impossibile in alcuni casi, stabilire a quale dei due distretti appartiene una certa abitazione.
D’altronde manca un confine preciso tra i due distretti e un tale confine non può essere tracciato con linee geometriche, perché molte scuole appartengono ad un determinato distretto, più che per la loro attuale collocazione geografica, per la loro storia: spostamenti di sede, spostamenti delle dirigenze, accorpamenti, soppressioni, aggregazioni, hanno modificato il quadro delle scuole, mentre i distretti di appartenenza non stati modificati.
Questa situazione variegata e non definita basterebbe a convincere esseri ragionevoli che il concetto di distretto sub-comunale è in gran parte non utilizzabile e a far valere l’interpretazione più ragionevole che basterebbe l’indicazione del comune di ricongiungimento.
Ma l’Ufficio da Lei diretto non sembra condividere questo orientamento e dunque sorge il ragionevole timore che, per un’interpretazione restrittiva, l’Ufficio, che in ultima analisi ha il potere di decidere sulla validità o non validità delle domande, annulli le preferenze espresse dai richiedenti, rendendo di fatto vana una domanda.
Nei casi dubbi o incompleti o non chiari, sarebbe sufficiente che, l’Ufficio chiedesse ai diretti interessati di procedere ad una precisazione opportuna. Ma ciò si scontra con il divieto delle norme vigenti di modificare le preferenze espresse. E dunque il problema rimane.
Vista l’urgenza della questione e visto che oramai il termine di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria della scuola dell’infanzia e primaria è scaduto, è in scadenza quello previsto per il personale ATA, e il 28 agosto scadrà il termine di presentazione delle domande per le scuole secondarie, si chiede di precisare con urgenza quali orientamenti interpretativi delle norme in materia di distretti sub comunali voglia assumere Codesto Spettabile Ufficio Scolastico, e nel caso voglia perseverare nell’interpretazione restrittiva della norma, voglia definire con decreto pubblico lo stradario dei due distretti sub-comunali con l’indicazione delle singole strade del Comune di Cagliari, in modo distinto per il personale ATA e per il personale docente, e per quest’ultimo, distinguendo i diversi gradi di istruzione, secondo le differenze stabilite dal bollettino dei codici meccanografici, riaprendo i termini delle domande per il personale ATA, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
Ci auguriamo che per un problema così risibile, sia evitata la strada del contenzioso. In attesa di pronto riscontro, si porgono distinti saluti.

in allegato il formato PDF (qui)

 

Cagliari, 19 agosto 2016

Per i COBAS Scuola Sardegna
Andrea Degiorgi

Una risposta

  1. Cristina Cappai ha detto:

    Complimenti, solo con una lettera così ben formulata è possibile cercare di far breccia nel muro burocratico anormale eretto da incompetenti che torturano le vacanze degli utenti!

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