Lettera ai DS sul “premio”

Ai Dirigenti Scolastici Loro sedi
Oggetto: premio ai “docenti meritevoli” a.s. 2015-16.

Gentili dirigenti,
si è avuta notizia certa che, in relazione al cosiddetto premio per i docenti meritevoli di cui alla Legge 107/2015, articolo 1, commi 126- 129, in molte scuole sono state emanate circolari che danno disposizioni in cui si invitano i docenti a presentare la domanda per l’accesso al premio, o a compilare questionari o formulari, o a produrr dichiarazioni sulle attività svolte durante l’anno scolastico che potrebbero essere oggetto di attenzione in base ai variegati e discordanti criteri determinati a livello delle singole istituzioni scolastiche.
Senza entrare nel merito della vexata quaestio sui criteri che dovrebbero discriminare i docenti più meritevoli, ci limitiamo a osservare in questo contesto che se è perfettamente legittima la predisposizione di questionari o fac simili di dichiarazioni da far compilare al personale docente, l’uso di tali strumenti non può trasformarsi sic et simpliciter in una conditio sine qua non per l’accesso al premio.
La legge 107 su questo punto è chiarissima:
127.    Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.
128.    La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
Pare chiaro che la norma di legge non subordina l’erogazione del premio alla presentazione di una domanda di partecipazione volontaria, come invece ha esplicitamente previsto per altre situazioni, come la partecipazione al piano di reclutamento straordinario. Il cosiddetto bonus è dovuto a chiunque tra i docenti abbia svolto una o più attività che sono state individuate dai comitati di valutazione come valide per accedere al premio. Né può essere il singolo dipendente ad aver l’obbligo di certificare all’Amministrazione quali attività avrebbe svolto.

Viceversa per norma di legge è il dirigente scolastico che, prima di retribuire qualsiasi attività aggiuntiva, deve verificare che una determinata attività sia stata effettivamente espletata. In primo luogo l’Amministrazione deve aver preventivamente predisposto, attraverso lettere d’incarico, gli incarichi da svolgere, con la determinazione del tempo di lavoro presumibilmente richiesto dalla funzione aggiuntiva, ciò che troppo spesso non avviene. Ma anche nel caso di attività svolte senza un preciso incarico del Dirigente, quale la predisposizione di materiale o strumenti didattici di pubblico dominio, partecipazione a gruppi di lavoro a natura volontaria, è il dirigente che deve verificarne l’effettiva sussistenza, e a nulla vale la dichiarazione del singolo docente. La compilazione di una dichiarazione o di una scheda può essere solo un segno della volontà del singolo lavoratore di aspirare al premio, oppure della sua tendenza conformistica a fare quanto richiede il dirigente, e quindi può dare la misura dell’accondiscendenza al capo, ma non può essere un discrimine per individuare un docente come meritevole, a meno che non si intendano questi due fattori, il desiderio di ricevere un compenso aggiuntivo e il comportamento di accondiscendenza, come condizioni senza le quali non sia possibile attribuire un compenso aggiuntivo per merito. Ma una procedura simile sarebbe palesemente contraria allo spirito e alla lettera della norma di legge che ha istituito questo strumento di “riconoscimento del merito”.
Ne deriva che i docenti che non compilano la scheda, non possono essere a-priori esclusi dal partecipare alla retribuzione premiale, se giudicati meritevoli in base ai criteri adottati. E possono essere premiati anche quei docenti che dichiarano formalmente di non volere ricevere tale compenso premiale.
Resta in capo a chi deve erogare il premio l’onere di valutare l’intero corpo docente, indipendentemente dalle dichiarazioni prodotte dai singoli docenti.
La presente ha lo scopo di evitare il più possibile contenziosi, anche se, viste le premesse con cui è stata gestita questa complessa procedura, temiamo che non sarà possibile.
In attesa di vedere gli esiti dell’applicazione della innovazione normativa, auguriamo a tutti un proficuo lavoro di valutazione dei nostri meriti (e demeriti) e porgiamo gentili saluti.

Cagliari, 20 luglio 2016    Per i COBAS – Comitati di base della Scuola     Provincia di Cagliari

Andrea Degiorgi

la versione PDF in allegato :

Lettera ai DS sul premio (pdf)

 

Una risposta

  1. Valerio Mecatti ha detto:

    Il Dirigente Scolastico occupa, all’interno del Comitato per la valutazione dei docenti ai fini del conferimento “Bonus”, una posizione paritaria: alla luce di ciò, corre l’obbligo di verificare la rispondenza a Legge degli atti promananti dal Comitato, che hanno dato luogo alla delibera e alla pubblicazione dei criteri di valutazione (fra tutti: il verbale d’insediamento e la delibera d’individuazione dei criteri). Questi ultimi DEVONO essere emanati dal Comitato: un decreto del Dirigente Scolastico è ammissibile nel solo caso in cui egli si limiti ad adottare formalmente l’atto finale (delibera d’individuazione dei criteri) del Comitato.
    Una volta completato questo controllo, corre poi l’obbligo di verificare la correttezza dell’Amministrazione sul versante dell’applicazione dei criteri e sull’attribuzione concreta del “bonus”.
    Saluti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *