Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche

L’INPS ha provveduto ad effettuare una ricognizione dell’istituto della prescrizione, ai sensi della legge n. 335/1995, della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei Pubblici dipendenti, fornendo chiarimenti in merito alla corretta disciplina da applicare in materia.

In allegato: Circolare INPS n. 94 del 31 maggio 2017 –“Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche. Chiarimenti”.

l’Inps dal mese di giugno del 2015 sta provvedendo ad inviare ai dipendenti pubblici ex INPDAP l’Estratto Conto Informativo con lo scopo di permettere ai soggetti interessati di conoscere la consistenza del proprio conto assicurativo e verificare le posizioni assicurative, iniziando dai più prossimi alla pensione. 

Si tratta di una campagna messa in atto dall’Inps, gestione ex Inpdap, per consolidare la posizione previdenziale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, correggendo errori ed anomalie. I dipendenti della PA, in pratica, sono invitati dall’Istituto, con una comunicazione, a prendere visione del proprio estratto conto informativo, cioè del documento che contiene tutti i contributi accreditati nella gestione e l’ammontare delle retribuzioni.

Nell’Estratto Conto Informativo, infatti, sono contenute tutte le informazioni indispensabili per una valutazione della situazione previdenziale dei dipendenti pubblici. La prima fase, relativa al Lotto 1 riguardava gli Iscritti le cui posizioni assicurative sono affette da errori gravi (già rilevati in via informatica); il Lotto 2 interessa, invece, gli iscritti con errori rilevati dal sistema non particolarmente gravi o senza errori.

Per i dipendenti pubblici c’è tempo sino al 31 dicembre 2017 (salvo proroghe) per segnalare contribuzioni mancanti o anomalie nella propria posizione previdenziale precedenti al 2012, segnalate nell’estratto conto Inps- Inpdap.

Secondo l’Istituto, difatti, non sarà più possibile effettuare modifiche e integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della PA dopo il 31 dicembre 2017. Pertanto, i versamenti effettuati ma non risultanti nell’estratto conto, se riferiti a periodi anteriori al 2012, rischiano di essere persi per sempre: conseguentemente, i lavoratori rischiano di pensionarsi più tardi o di percepire una pensione più bassa di quella a cui avrebbero diritto.

L’Inps ha ribadito più volte che gli errori riscontrati potranno essere corretti solo sino al 31 dicembre 2017: non è stato chiarito, peraltro, se questa sia la data ultima entro la quale i lavoratori possano domandare le dovute integrazioni, o se entro tale data debbano essere ultimate tutte le correzioni. In questo caso, sarebbe necessario, per i dipendenti pubblici, prendere visione della propria posizione previdenziale e domandare le modifiche al più presto, in quanto tali operazioni possono avere una durata piuttosto lunga.

le circolari dell’INPS  n. 49 del 3 aprile 2014 e n. 148 del 21 novembre 2014 definiscono le modalità operative per il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Esse prevedono un’ attività preventiva di sistemazione delle posizioni effettuata dalle sedi Inps su lotti di lavorazione ed il successivo coinvolgimento degli iscritti con la consultazione dell’Estratto Conto.

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha reso nota sul sito istituzionale la propria Circolare n. 124 del 24 giugno 2015 avente ad oggetto: «Estratto Conto Dipendenti Pubblici – Invio delle comunicazioni personali a un primo contingente di iscritti alla Cassa Enti Locali» con gli allegati sottoelencati scaricabili:

L’operazione Estratto Conto dipendenti pubblici fornisce un servizio per conoscere la propria situazione previdenziale (di seguito un esempio)

CODICE 18

La presenza di Note a margine di un periodo esposto sull’Estratto Conto e’ indice di criticita’ sulle informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto, e sulle quali in particolare il cittadino è invitato ad effettuare le opportune verifiche.

Si suggerisce pertanto di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione alla sua Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalita’ on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potra’ essere corredata da documentazione a supporto. Le funzionalita’ web per le richieste di variazione alla Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale INPS.

Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione

L’attento esame dell’estratto dovrà, in ogni caso, essere effettuato dall’interessato anche in assenza di particolari note o segnalazioni.

L’interessato, attraverso le Richieste di Variazione alla Posizione Assicurativa (RVPA) potrà far rilevare le carenze, gli errori e le  inesattezze contenute nell’Estratto Conto e contribuire al perfezionamento della stessa.

L’estratto conto ha un valore esclusivamente informativo e, quindi, non certificativo; conterrà l’esposizione dei dati relativi in particolare a stati di servizio, eventuali periodi riconosciuti con provvedimento di riscatto, ricongiunzioni/computi, possibili ulteriori periodi coperti da contribuzione figurativa, nonché le retribuzioni, utili ai fini pensionistici, successive al 31/12/1992. Nel caso di anomalie e discordanze l’assicurato potrà inviare richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA)

  1. a) online utilizzando il sito www.inps.it nella funzione “estratto conto e richiesta di variazione” nella sezione apposita “estratto conto informativo” previa richiesta/possesso di un “Pin ordinario” di accesso telematico per i servizi dell’Istituto;
  2. b) a mezzo contact center, sempre previo possesso di Pin personale, ricorrendo ai numeri 803 164 e 06/164164;
  3. c) rivolgendosi ad uno degli istituti di Patronato (consultare sul sito cobasscuolasardegna.it l’Ente preposto per l’assistenza agli iscritti Cobas Scuola Sardegna)
  1. Modalità di inoltro della comunicazione all’utente della disponibilità dell’Estratto Conto

Per l’invio delle comunicazioni agli iscritti, in linea con i criteri di dematerializzazione e di riduzione dei costi, viene utilizzato in via esclusiva il canale telematico.

Gli iscritti che hanno comunicato all’Istituto un indirizzo email riceveranno la comunicazione della disponibilità del servizio Estratto Conto tramite posta elettronica.

L’Istituto chiederà in ogni caso agli enti, nello spirito di collaborazione reciproca per l’obiettivo comune di disporre di posizioni assicurative complete e congruenti, di fare da tramite nella consegna ai propri dipendenti della comunicazione relativa alla disponibilità dell’Estratto Conto, attraverso l’account di posta aziendale/istituzionale o con le modalità ritenute più opportune.

Ciascun ente riceverà tramite posta elettronica certificata dalla Direzione Generale la seguente documentazione:

  • lettera esplicativa dell’operazione con la richiesta di inoltrare ai dipendenti interessati la comunicazione della disponibilità dell’Estratto Conto;
  • file Excel con l’elenco dei dipendenti interessati dall’invio;
  • lettera standard per i dipendenti;
  • copia della presente circolare.

 

Il lavoratore può comunque inoltrare all’Istituto, ai fini della richiesta di variazione contributiva, ogni tipo di informazione o documento, anche non certificativo; a titolo esemplificativo, possono essere allegati:

– lo stato di servizio, la certificazione di servizio, lo stato o foglio matricolare;

– una dichiarazione dell’Ente/Amministrazione datore di lavoro;

– una determinazione, un decreto, un contratto dell’Ente/Amministrazione datore di lavoro;

– un CUD o una CU, sia la parte previdenziale che quella fiscale;

– il modello 101, per gli anni 1996/1997/1998;

– una busta paga;

– un provvedimento di aspettativa (con assegni, senza assegni, utile o non utile ai fini pensionistici);

– una sentenza o un verbale di conciliazione;

-il modello PA04 (cioè il documento che certifica i servizi e le retribuzioni rilasciato dall’Amministrazione datrice di lavoro);

– un decreto di riscatto, di ricongiunzione o di computo dei periodi;

– un provvedimento di totalizzazione estera;

– un provvedimento di accredito figurativo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro;

– un provvedimento di aspettativa o di astensione per maternità.

Nota: le informazioni sono tratte dal sito ufficiale www.INPS.it e dai siti di consulenza legale e fiscale per la Pubblica Amministrazione.

 

Per i Cobas Scuola Sardegna

Giorgio Canetto

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