I DOCENTI PRECARI HANNO DIRITTO AGLI SCATTI DI ANZIANITA’

COMUNICATO STAMPA

 IL GIUDICE DEL LAVORO DI LUCCA ACCOGLIE IL RICORSO ORGANIZZATO DAI COBAS

 Il GdL di Lucca ha accolto, con sentenza n. 3 del 12.1.2016, il ricorso di 11 docenti precari patrocinato dall’avv. Marco Guercio dei Cobas scuola, sancendo il diritto al riconoscimento degli effetti giuridici e degli scatti di anzianità maturati dal 23 12.2005. I ricorrenti hanno diritto a percepire gli arretrati calcolati sulla base delle differenze retributive spettanti più gli interessi legali e l’eventuale maggiore importo dovuto alla rivalutazione monetaria. In particolare, la dott.ssa Susanna Messina ha evidenziato come il D. Lgs n. 297 /94, che esclude il personale non di ruolo dall’attribuzione degli scatti di anzianità, violi il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato previsto dall’Accordo Quadro allegato alla direttiva europea n. 1999/70, non ravvisando la presenza di “elementi precisi e concreti” che giustifichino in modo oggettivo tale disparità di trattamento. In linea con il principio della gerarchia delle fonti del diritto, il GdL ha disapplicato la fonte nazionale e applicato la fonte europea.

Va rilevato come ancora una volta sia stato necessario adire la giustizia ordinaria perché fosse riconosciuto un diritto palesemente violato dalla legislazione nazionale: lo Stato fa cassa sulla pelle dei precari risparmiando non solo perché non paga loro lo stipendio estivo, ma anche perché li paga sempre con lo stipendio iniziale anche dopo decenni di servizio. In questo modo si comporta peggio anche del padronato privato che, quando ricorre al lavoro precario regolare, deve comunque rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Purtroppo, come è noto, le sentenze valgono solo per i ricorrenti fino a quando lo Stato mantiene in vigore l’assurda discriminazione prevista dal D. Lgs n. 297 /94 , che tra altro viola in modo palese anche il principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. Per cui i precari continueranno a subire tale ingiustizia dalla “Repubblica democratica fondata sul lavoro”, ma i Cobas hanno organizzato altri ricorsi per porre un argine alla discriminazione e invitano i precari docenti e Ata a mobilitarsi per ottenere per via legislativa il riconoscimento dei loro diritti.

Lucca, febbraio 2016

Per l’Esecutivo provinciale dei Cobas scuola  

Giuliano Bonuccelli    

2 Risposte

  1. simona ha detto:

    Buonasera, a parte la retribuzione delle mensilità non lavorate volevo sapere se, al momento dell’assunzione, viene riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità di servizio con il calcolo degli anni di precariato. Grazie

    • admin ha detto:

      non capisco bene la prima parte che concerne la retribuzione delle mensilità non lavorate: sembrerebbe che si dia acquisito che debbano essere pagate, ma non so a che titolo dovrebbero essere pagate se non lavorate: si viene pagati solo se si lavora o se dopo aver fatto una causa legale un giudice riconosce il diritto al risarcimento di un danno subito per errore del datore di lavoro.
      Per quanto riguarda la seconda parte, con assunzione, credo si intenda assunzione in ruolo. Se è giusta l’interpretazione, osservo che il diritto agli scatti di anzianità si avrà soltanto nel momento in cui l’Amministrazione scolastica procederà a fare la ricostruzione della carriera, e non in toto, ma solo parzialmente, perché un articolo del Testo unico 297/94 stabilisce che il servizio non di ruolo sia riconosciuto integralmente solo per i primi quattro anni: gli ulteriori anni sono computati ai due terzi.
      Terminato l’anno di prova, ogni docente neo immesso in ruolo, tra settembre e dicembre dovrebbe fare domanda per la ricostruzione carriera e l’Amministrazione scolastica (la segreteria della scuola di servizio al 1 settembre 2016) dovrà farla in un tempo determinato (ora non ricordo precisamente, prima era 480 giorni, ma ora l’hanno abbreviato).
      Andrea

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