OBBLIGO di nomina Docenti per Attività Alternative all’IRC.

Alleghiamo una nota relativa alle mancate nomine dei docenti di Attività Alternativa ed alle fantasiose “trovate” di taluni dirigenti scolastici, inviata stasera a tutti i Dirigenti Scolastici della Sardegna con PEO ed all’URS Sardegna, al MIUR ed agli Ambiti Territoriali di Ca, Nu, Or e SS, con PEC e PEO.

Potete scaricare il documento qui in formato pdf.

per i COBAS Scuola Sardegna

Nicola Giua

 

Ai Dirigenti Scolastici

Istituti Scolastici della Sardegna

Alle RSU

Al personale Docente e ATA

Ai Collegi dei Docenti

Ai Consigli di Circolo e d’Istituto

Istituti Scolastici della Sardegna

Al Dirigente dell’USR Sardegna

dott. Francesco Feliziani CAGLIARI

Ai Dirigenti degli U.S.T. CA-NU-OR-SS

Al MIUR – ROMA

 

Oggetto: OBBLIGO di nomina Docenti per Attività Alternative all’IRC. Inadempimento Istituzioni Scolastiche. Richiesta intervento USR.

Gentili Dirigenti,

la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS – Comitati di Base della Scuola della Sardegna, in relazione all’oggetto espone quanto segue.

Ci giungono segnalazioni dalle quali apprendiamo che in svariati Istituti Scolastici della Sardegna non viene garantito il DIRITTO alla frequenza delle Attività Alternative all’I.R.C. poiché i Dirigenti Scolastici non provvedono alla nomina dei docenti e/o alla stipula di contratti a tempo determinato con personale supplente e sopperiscono utilizzando fantasiose soluzioni in palese violazione della normativa vigente.

Apprendiamo, addirittura, di Istituti Scolastici del primo ciclo nei quali le alunne e gli alunni vengono “parcheggiati” in altre classi nelle quali si svolgono normali attività didattiche (anche nella classe parallela di scuola elementare e magari con la stessa insegnante e la stessa materia delle ore precedenti).

In taluni Istituti Superiori, invece, si ha notizia del fatto che gli studenti e le studentesse vengano “inviati” in biblioteche o altri spazi per il cosiddetto studio individuale senza che tale scelta sia stata esplicitata volontariamente dalle/dagli stessi ma, incredibilmente, decisa ed imposta dalle dirigenze scolastiche.

Tutto ciò appare gravissimo poiché il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, assicurato dallo Stato, non deve determinare alcuna forma di discriminazione mentre, incredibilmente come appare dagli esempi succitati, sempre più spesso le alunne e gli alunni e gli studenti e le studentesse che non intendono frequentare le ore di religione cattolica sono, invece, gravemente discriminati.

Ricordiamo, a tale proposito, che la scelta da parte degli alunni (e dei loro genitori o esercenti la patria potestà) di NON avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica è varia e diversificata nei diversi ordini di scuola ed è appunto una propria SCELTA che NON può essere in alcun modo imposta dall’Istituto Scolastico o dal Dirigente Scolastico.

Si rammenta, infatti, che le Istituzioni Scolastiche hanno l’OBBLIGO di organizzare le Attività Alternative e che i Collegi dei Docenti hanno il compito di definire e deliberare i contenuti di tali Attività.

Per quanto concerne l’organizzazione delle predette attività alternative, non essendo pervenute nuove disposizioni, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987 tenendo presente che non solo la scelta delle attività didattiche e formative, ma anche quelle relative allo studio e alle attività individuali sono da svolgersi con l’assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati (docenti a tempo indeterminato o assunti a tempo determinato) e, quindi, in tali ore non è consentito l’inserimento degli studenti in altre classi.

Si tenga presente, a tale riguardo, che nei casi in cui l’insegnamento delle Attività Alternative venga affidato a docenti interni all’Istituzione Scolastica le/gli stessi debbono essere scelti fra quelli che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”, come chiaramente specificato nella citata Circolare Ministeriale n. 316/1987.

Ribadito, quindi, l’obbligo di attivazione delle Attività Alternative si segnala che per “coprire” le ore di tale insegnamento devono essere prioritariamente utilizzati:

–     i docenti totalmente o parzialmente in soprannumero;

–     i docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio;

In subordine i docenti ai quali vengono conferite ore eccedenti fino ad un massimo di 6 ore settimanali (solo nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado).

Come già precedentemente chiarito nei casi in oggetto i Dirigenti Scolastici possono affidare tali ore esclusivamente a docenti che non insegnano nella classe degli alunni interessati alle attività alternative e non possono assegnare ore eccedenti a docenti di scuola dell’infanzia e di scuola elementare ma solo a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Come i COBAS ricordano da alcuni decenni finalmente è stato acclarato, da una pronuncia della Corte dei Conti, che alle/ai docenti di tali ordini di scuola (che effettuano già rispettivamente 25 ore e 24 ore settimanali di servizio) non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Si aggiunga, infine, che anche sulla base dei chiarimenti forniti dalla nota MIUR, prot. n. 2852 del 5 settembre 2016, NON è possibile utilizzare per l’insegnamento delle Attività Alternative “i docenti dell’Autonomia” o cosiddetti docenti di potenziamento.

Nella succitata nota del MIUR, infatti, nell’elencare esempi di attività relative al potenziamento ed al miglioramento della qualità dell’offerta formativa da realizzarsi con organico dell’autonomia, si precisa quanto segue:

”…ferme restando le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica)…”.

Lo stesso MIUR considera dunque queste ultime non comprese nelle attività assegnabili ai docenti facenti parte dell’Organico dell’Autonomia da parte dei Dirigenti Scolastici nei singoli Istituti.

Qualora non sia possibile provvedere con l’utilizzazione del personale già in servizio, le ore di attività alternative DEVONO essere attribuite a docenti a tempo determinato con nomina di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ex art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento sulle Supplenze – Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 e tale nomina deve essere effettuata all’inizio dell’anno scolastico e comunque tempestivamente e non con mesi di ritardo.

Quanto esposto è chiaramente confermato da tutta la normativa vigente ed è stato più volte ribadito da note del MIUR e di svariati Uffici Scolastici Regionali (ad esempio Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia) con le quali vengono trasmesse le istruzioni operative ai Dirigenti Scolastici per la nomina dei docenti per l’insegnamento delle Attività Alternative.

A tale riguardo si veda da ultimo la recentissima nota dell’USR Veneto, prot. n. 0016793 del 3 ottobre 2017, nella quale viene ribadito il diritto degli studenti e delle studentesse e la procedura che i dirigenti scolastici devono seguire per la nomina dei docenti e (in mancanza di docenti disponibili con tutte le precisazioni surrichiamate), per la stipula di contratti a tempo determinato per la copertura di tali ore.

La scrivente Organizzazione Sindacale non concorda con la citata nota dell’USR Veneto solo nella parte in cui afferma che la vigenza dei contratti a tempo determinato sia l’ultimo giorno di lezione poiché le supplenze in oggetto rientrano chiaramente nelle ore disponibili fino al termine delle attività didattiche (come d’altronde chiarito più volte da altri Uffici Scolastici Regionali e in legittima applicazione del regolamento sulle Supplenze) o nei residuali casi di cattedra intera come supplenza annuale.

Ciò premesso ed evidenziato si chiede che i Dirigenti Scolastici inadempienti si attivino immediatamente per la nomina dei docenti dell’insegnamento di Attività Alternative e, ove non vi siano disponibilità interne, provvedano all’immediata stipula di contratti a tempo determinato con docenti supplenti fino al termine delle attività didattiche.

Si segnala al contempo l’urgenza di garantire sia il diritto alla frequenza della materia alternativa da parte degli alunni/studenti delle scuole di ogni ordine e grado che il diritto al lavoro dei/delle docenti precari e precarie che dalla non applicazione (violazione) della chiarissima normativa vigente da parte di taluni Dirigenti Scolastici subiscono un danno gravissimo.

Infine si chiede un intervento del Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna sulla materia anche al fine di evitare inutili e costosi contenziosi giurisdizionali da parte di docenti che avrebbero diritto ai contratti a tempo determinato che eventuali denunce da parte delle famiglie per la palese violazione del diritto allo studio.

Cagliari, 6 ottobre 2017

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. per i COBAS Scuola Sardegna

Nicola Giua

2 Risposte

  1. stufa ha detto:

    Ma che problema ?Vecchio dal 1985..anzi dal concordato chiesa e stato .Ma affrontate problemi più rilevanti. Le insegnanti di classe in casi di emergenza devono sostituire perché nn si possono toccare le insegnanti di sostegno….Vergogna…o nessuno o entrambi….Perché nn scrivete su questo

  2. Anonimo ha detto:

    Ma che problema ?Vecchio dal 1985..anzi dal concordato chiesa e stato .Ma affrontate problemi più rilevanti. Le insegnanti di classe in casi di emergenza devono sostituire perché nn si possono toccare le insegnanti di sostegno….Vergogna…o nessuno o entrambi….Perché nn scrivete su questo

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